|
Art.
1 • Costituzione - Sede - Durata
-
La Federazione Nazionale Imprese
di Resocontazione, di seguito denominata FeNIR, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi
sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali che operano nel
settore della Resocontazione e del Segretariato.
-
La FeNIR ha sede in Roma presso la Direzione Nazionale della Confesercenti,
Organizzazione alla quale aderisce mantenendo la propria autonomia
amministrativa, organizzativa e funzionale.
-
La FeNIR può avere la sede operativa in località diversa da Roma,
presso gli uffici del Presidente o del Segretario pro-tempore.
-
La
durata della FeNIR
è illimitata ed avrà termine per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 2
• Principi e finalità
-
La FeNIR è apartitica e
non ha fini di lucro. Nel più ampio rispetto dei principi di democrazia e di
indipendenza, la Fenir promuove, organizza e dirige tutte le iniziative
necessarie ad assicurare la partecipazione attiva della categoria
rappresentata alla elaborazione della politica economica e sociale del Paese,
ricercando un continuo rapporto di collaborazione e di confronto con tutte le
altre Organizzazioni che perseguono finalità convergenti con le proprie.
-
Nell’interesse
generale degli operatori rappresentati la FeNIR
si prefigge di:
-
assumere la
rappresentanza ufficiale della categoria di fronte a qualsiasi autorità, ente
o persona;
-
stipulare e firmare i
contratti e gli accordi nazionali ed internazionali d’intesa con la
Confesercenti;
-
svolgere attività di
assistenza sindacale in ogni campo ed a tutti gli effetti a favore degli
associati, rappresentandoli nella stipulazione di contratti e/o nella
promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o
finanziario;
-
assumere la difesa
legale della categoria e dei singoli associati;
-
designare e nominare
propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni ove tale
rappresentanza sia richiesta od ammessa;
-
promuovere,
organizzare e svolgere attività formativa ed informativa anche mediante l’emanazione
di apposito ente di formazione costituito ai sensi delle vigenti leggi
nazionali e regionali;
-
tenere costantemente
informati i Soci sulle disposizioni, sui progetti, sui provvedimenti e sulle
situazioni che interessano la categoria, anche attraverso la pubblicazione di
propri organi di stampa o altre pubblicazioni, periodiche e non;
-
stimolare, potenziare
e facilitare l’attività professionale dei Soci e promuovere opera di
proselitismo;
-
concordare e dirigere
le iniziative dei vari settori in cui si articoli l’attività;
-
coordinare, nell’interesse
generale della categoria, le attività che i Soci svolgono nell’ambito della
propria autonomia;
-
promuovere studi,
ricerche, dibattiti, iniziative editoriali, aggiornamenti culturali nel campo
della verbalizzazione e resocontazione degli atti mediante la stenotipia
computerizzata, la registrazione audio-video o altri mezzi di tecnologia
innovativa;
-
allestire e gestire
sistemi multimediali per favorire le esigenze dell’attività rappresentata;
-
organizzare congressi, seminari, meeting, tavole rotonde,
tendendo alla valorizzazione, sia economica che sociale, degli interessi degli
associati e al riconoscimento del ruolo sociale degli stessi;
-
promuovere contatti
con i Ministeri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Pubblica
Istruzione e del Lavoro e con gli Enti locali anche per il riconoscimento
della FeNIR quale referente
qualificato per la determinazione dello standard qualitativo del servizio di
verbalizzazione degli atti e per la formazione professionale del “resocontista”
in tempo reale o differito negli ambiti giudiziario, assembleare e
convegnistico;
-
svolgere, nell’interesse
comune di tutti i Soci, gli altri compiti dei quali sia investita per legge o
per disposizioni amministrative o per deliberati dell’Assemblea.
Art. 3 •
Soci
-
Sono soci della FeNIR
le imprese, in qualunque forma costituite, che operano nel campo della
verbalizzazione e resocontazione degli atti mediante stenotipia
computerizzata, trascrizione da registrazione audio, audiovisiva o altra
tecnologia innovativa.
-
Possono altresì
associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni
stabilite dalla Presidenza Nazionale, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che
si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della FeNIR.
Art. 4 •
Adesione: modalità e condizioni
-
Per acquisire la
qualifica di socio occorre presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal
titolare o dal lega.
-
le rappresentante
dell’Impresa, sulla quale delibera la Presidenza Nazionale entro 60 giorni
dalla ricezione della domanda stessa.
-
Nel caso in cui la
domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma
ufficiale entro 15 giorni.
-
Avverso la delibera
della Presidenza Nazionale di non ammissione alla FeNIR
si può ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio
di Garanzia, che decide inappellabilmente e ne dà comunicazione agli
interessati.
-
L’adesione impegna
il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizio dal
1° gennaio dell’anno di adesione.
-
L’adesione si
intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal
socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre
mesi prima della scadenza.
-
L’adesione alla FeNIR
attribuisce anche la qualifica di socio della Confesercenti
e comporta l’accettazione dello Statuto Confederale.
-
I Soci sono tenuti ad
aderire alle organizzazioni periferiche della Confesercenti.
-
Il contestuale inquadramento delle imprese nella FeNIR e nella Confesercenti
territorialmente competente costituisce fattore di unità organizzativa e di
tutela sindacale.
-
I Soci sono tenuti
all’osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni dei
competenti Organi della FeNIR e
degli accordi stipulati dalla FeNIR
in campo nazionale.
-
Gli operatori
associati sono tenuti a corrispondere alla FeNIR
i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea;
la FeNIR ne darà comunicazione
alla Confesercenti.
-
I Soci sono tenuti
inoltre al versamento di eventuali quote integrative stabilite dalla
Presidenza e ratificate dall’Assemblea per far fronte ad improvvise e
straordinarie necessità.
-
I Soci che non
effettuano il versamento dei contributi associativi, delle quote integrative e
di quanto comunque dovuto alla FeNIR
vengono dichiarati decaduti dallo stato di socio. La FeNIR si riserva nei confronti dei Soci morosi ogni diritto di
azione per il recupero delle somme non corrisposte.
-
Il Presidente della FeNIR,
sentita la Presidenza Nazionale, può agire giudizialmente nei confronti dei
soci morosi.
-
Solo se in regola con
il versamento delle quote associative, il Socio può partecipare all’Assemblea
ed esercitare i propri diritti negli Organi di cui al successivo art. 7,
ovvero rappresentare la FeNIR in
Enti, Organi o Commissioni ai sensi del precedente art. 2, comma 3, lett. e.
-
La FeNIR, ai sensi dello Statuto
Confederale, fornisce alla Confederazione
l’aggiornamento costante dei propri associati.
Art. 5 •
Decadenza e recesso
-
La qualità di socio
si perde:
-
per dimissioni,
secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 5;
-
in conseguenza della
perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
-
per mancato pagamento
dei contributi sociali, su delibera della Presidenza Nazionale;
-
per decadenza
deliberata dalla Presidenza Nazionale in seguito a gravi contrasti con gli
indirizzi di politica generale dettati dalla Confesercenti o dai
competenti Organi della FeNIR o per
violazione delle norme del presente Statuto;
-
per espulsione;
-
per lo scioglimento
della FeNIR,
deliberato dall’Assemblea straordinaria.
-
La perdita della
qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio
sociale.
Art.
6 • Sanzioni
-
L’associato che
manca ai propri doveri verso la FeNIR
incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:
-
biasimo scritto;
-
sospensione o
destituzione dalla carica sociale di cui fosse investito;
-
sospensione da uno a
sei mesi dall’esercizio della facoltà di associato;
-
espulsione dalla FeNIR.
-
Il provvedimento
viene deciso dalla Presidenza Nazionale.
-
Contro il
provvedimento è ammesso appello al Collegio di Garanzia, che decide su questi
casi in ultima istanza.
-
In attesa del
giudizio disciplinare l’Organo direttivo della FeNIR può, in caso di particolare gravità, sospendere
cautelativamente l’associato dalla carica o dalla condizione di socio per il
tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento disciplinare.
Art.
7 • Organi della FeNIR
-
Sono Organi della FeNIR:
-
l’Assemblea
Nazionale;
-
la Presidenza
Nazionale;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei
Revisori dei Conti;
-
il Collegio di
Garanzia.
Art.
8 • Elezione e durata delle cariche
sociali
-
Tutte le cariche
direttive sono elettive.
-
Possono essere eletti
alle cariche sociali gli operatori che svolgano la propria attività, nei
settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell’impresa,
ovvero di procura speciale in caso di società di capitali, o uno dei soci in
caso di società di persone.
-
L’elezione per la
composizione degli Organi statutari avviene a scrutinio segreto.
-
Gli eletti in Organi
collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono
automaticamente dalla carica in caso di assenza
a tre sedute consecutive.
-
Le cariche elettive
hanno la durata di quattro anni e sono gratuite.
-
Il Presidente e il
Vice-Presidente che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati
consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.
-
Non può assumere
cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie
o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Art.
9 • Assemblea: composizione -
convocazione e svolgimento
-
L’Assemblea
Nazionale della FeNIR è composta
da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi.
-
Ogni socio ha diritto
ad un solo voto, qualunque sia il contributo apportato alla FeNIR.
-
Ogni socio non può
essere portatore di più di due deleghe.
-
L’Assemblea
Nazionale può essere ordinaria e straordinaria.
-
L’Assemblea
ordinaria annuale viene convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ogni
anno, salvo che la Presidenza Nazionale non disponga diversamente.
-
L’Assemblea
ordinaria viene convocata mediante lettera raccomandata o telefax da spedire
almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
-
L’avviso di
convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, stabiliti
dalla Presidenza Nazionale, il luogo, che può anche essere diverso da quello
della sede legale, il giorno, l’ora nonché l’indicazione e gli estremi
della seconda convocazione.
-
L’Assemblea può
essere convocata in seduta straordinaria quando la Presidenza Nazionale o il
Presidente lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei
Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un numero di componenti tale
da rappresentare almeno il 30% dei voti dell’Assemblea.
-
La richiesta va
indirizzata al Presidente della FeNIR e deve essere motivata con la precisazione degli argomenti da
inserire nell’ordine del giorno.
-
Nei casi in cui la
convocazione sia richiesta dalla Presidenza Nazionale o dal Collegio dei
Revisori dei Conti o dal prescritto numero di componenti l’Assemblea, il
Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della
richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni
successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
-
L’Assemblea nomina
nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può
essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea.
-
L’Assemblea
straordinaria, in caso di urgenza, può essere convocata dal Presidente, con
preavviso di cinque giorni, a mezzo telegramma o telefax; in tal caso la
seconda convocazione deve aver luogo un’ora dopo la prima.
Art.
10 • Assemblea: validità
-
L’Assemblea
Nazionale, in sessione ordinaria e straordinaria, è valida in prima
convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci aventi
diritto al voto.
-
L’Assemblea
Nazionale, in seconda convocazione, in sessione ordinaria e straordinaria, è
valida qualunque sia il numero dei delegati presenti, ad eccezione dei casi di
cui alle lettere a) e b) del seguente comma 3.
-
Le deliberazioni dell’Assemblea
dei Soci sono prese a maggioranza semplice dei voti ad eccezione di quelle
relative:
-
alle modifiche
statutarie, per le quali è necessaria la maggioranza dei voti sulla base di
una presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto;
-
allo scioglimento
della FeNIR, per il quale è
necessaria la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto (art. 23
comma 1); la deliberazione è valida con la maggioranza dei 2/3 dei voti.
-
Il Presidente dell’Assemblea
stabilirà di volta in volta la modalità delle votazioni, che potranno essere
a scrutinio segreto o a scrutinio palese, salvo che il 25% dei voti
rappresentati richieda che si adotti un metodo diverso da quello scelto dal
Presidente.
-
Alle elezioni alle
cariche sociali, in caso di parità di voto, si intenderà eletto il candidato
con la maggiore anzianità di adesione alla FeNIR.
Art.
11 • Compiti dell’Assemblea
Nazionale
-
I compiti dell’Assemblea
Nazionale, in sessione ordinaria e straordinaria, sono i seguenti:
-
eleggere, a norma del
presente Statuto, il proprio seggio;
-
determinare la linea
politico-sindacale della FeNIR;
-
eleggere ogni
quadriennio, tra i suoi componenti, sette membri della Presidenza Nazionale;
-
eleggere il
Presidente della FeNIR;
-
eleggere cinque
membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, due dei quali
supplenti;
-
eleggere cinque
membri effettivi componenti il Collegio di Garanzia, due dei quali
supplenti;
-
approvare il bilancio
consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dalla
FeNIR;
-
approvare il bilancio
preventivo, il contributo dovuto dai nuovi associati al momento dell’adesione
e quello ordinario per l’anno solare successivo, nonché le modalità di
corresponsione;
-
ratificare le quote
associative federali e le eventuali quote straordinarie proposte dalla
Presidenza Nazionale;
-
deliberare in merito
alle modifiche statutarie;
-
deliberare lo
scioglimento della FeNIR, sentito
il parere della Confederazione;
-
deliberare
la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
-
esaminare ogni altro
argomento sottoposto al suo esame dalla Presidenza Nazionale.
Art.
12 • Verbale dell’Assemblea
-
L’Assemblea, sotto
la presidenza provvisoria del Presidente della FeNIR, dopo la verifica dei mandati, elegge come suo primo atto il
seggio definitivo composto da un Presidente, un Segretario e, ove occorrano,
due scrutatori.
-
Per le modifiche
statutarie può intervenire il Notaio che, in tal caso, assume le funzioni di
Segretario.
-
Il Segretario, od il
Notaio, redige il verbale dell’Assemblea che deve essere sottoscritto da lui
e dal Presidente dell’Assemblea.
Art.
13 • Presidenza Nazionale: composizione - convocazione - deliberazioni
-
La Presidenza Nazionale, massimo organo di direzione politico-sindacale,
è composta dal Presidente, da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci e
dai membri che la Presidenza Nazionale stessa può cooptare, fino ad un
massimo di quattro, scegliendoli fra persone, anche non Soci,
in possesso di elevate capacità tecniche e professionali e/o di
provata esperienza nel settore della Resocontazione.
-
I membri scelti dalla Presidenza Nazionale hanno diritto di voto e la
loro nomina può essere revocata a maggioranza dei voti espressi dalla
Presidenza stessa.
-
La Presidenza Nazionale dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili.
-
La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente possibilmente almeno
tre volte l’anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta al Presidente
non meno di un terzo dei componenti.
-
La convocazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i
componenti almeno dieci giorni
prima della riunione, deve indicare giorno, ora e luogo dell’incontro sia in
prima che in seconda convocazione, l’elenco degli argomenti da trattare e l’eventuale
documentazione relativa all’ordine del giorno.
-
In caso di urgenza la Presidenza può essere convocata tramite
telegramma, fax o telefonicamente, con preavviso di almeno 3 giorni.
-
Le riunioni della Presidenza sono valide in prima convocazione quando è
presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti.
-
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto. Si dovrà procedere alla votazione segreta allorquando
le decisioni riguardino persone o quando ne venga fatta esplicita richiesta da
almeno un terzo dei componenti.
-
Ciascun membro della Presidenza ha diritto ad un voto. Nelle votazioni
palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del
Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di
ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
-
I membri della
Presidenza che risultino assenti a tre riunioni consecutive della Presidenza
Nazionale vengono invitati per iscritto a far conoscere le motivazioni della
loro assenza e ad esprimere la volontà di continuare a far parte fattivamente
della Presidenza stessa. Nel caso in cui questo tentativo non sortisse alcun
effetto decadono dalla loro funzione.
-
In caso di cessazione
dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri della Presidenza eletti
dall’Assemblea, si provvederà a cooptare un nuovo membro in sostituzione di
quello decaduto.
Art.
14 • Presidenza Nazionale: compiti
-
La Presidenza, nel
quadro degli indirizzi generali, fissati dall’Assemblea:
-
detta i criteri d’azione
della FeNIR;
-
elegge nel proprio
seno il Vice Presidente ed il Segretario-tesoriere;
-
predispone
annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e
preventivo;
-
determina l’importo
della quota associativa federale e di quella per eventuali contributi
straordinari o suppletivi;
-
nomina, su proposta
del Presidente, il Direttore della FeNIR, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con
parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita
delibera della stessa Presidenza Nazionale;
-
approva e modifica i
regolamenti interni, nonché il codice deontologico federale;
-
esegue le
deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
-
programma le
attività sindacali;
-
esamina e decide
sugli argomenti che interessano l’attività delle aziende rappresentate;
-
istituisce corsi di
formazione professionale e di aggiornamento;
-
designa anno per anno
i rappresentanti della FeNIR presso
gli istituti di settore per gli esami di abilitazione alla professione di
Resocontista;
-
indìce convegni e
manifestazioni nazionali, determinandone programma e partecipazione;
-
sostituisce
i membri della Presidenza Nazionale dimissionari o decaduti per qualsiasi
motivo con i primi dei non eletti della precedente votazione;
-
designa i propri
rappresentanti presso Enti, Organi o Commissioni ove sia necessaria la difesa
della categoria o richiesta la partecipazione della FeNIR;
-
costituisce il
Comitato scientifico ove se ne ravvisasse la necessità;
-
delibera per tutti
gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed
immobiliare, per l’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in
genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
-
decide sull’ammissione
dei soci e sulla loro decadenza;
-
applica le sanzioni
per le violazioni statutarie.
-
La Presidenza
Nazionale può costituire nel suo seno speciali Gruppi di lavoro per lo studio
dei problemi che investono la categoria. Detti Gruppi di lavoro saranno
presieduti dal Vice Presidente.
Art.
15 • Il Presidente
-
Il Presidente è il
legale rappresentante della FeNIR.
-
Il Presidente viene
eletto dall’Assemblea; dura in carica quattro anni e di norma è
rieleggibile per un massimo di due volte consecutive.
-
Il Presidente assume
la rappresentanza amministrativa, ordinaria e straordinaria, giudiziale ed
extragiudiziale, della FeNIR e ne
ha la firma.
-
Il Presidente:
-
presiede le riunioni
della Presidenza Nazionale;
-
dà esecuzione alle
deliberazioni dell’Assemblea, della Presidenza Nazionale, adottando i
provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
-
adotta, nei casi di
comprovata urgenza, tutti i provvedimenti demandati agli Organi della FeNIR
sottoponendoli, però, alla ratifica della Presidenza Nazionale nella sua
prima riunione;
-
può compiere tutti
gli atti, che non siano demandati dallo Statuto
ad altri Organi, che si rendano necessari nell’interesse della FeNIR;
-
redige la relazione
sociale da presentare alla Presidenza Nazionale ed all’Assemblea Nazionale;
-
convoca l’Assemblea
Nazionale dei Soci ed indice le riunioni della Presidenza Nazionale;
-
Il Presidente, in
caso di prolungata assenza, può essere dichiarato decaduto dalla carica con
voto favorevole di almeno due terzi dei componenti della Presidenza Nazionale
in carica;
-
Il Presidente può
invitare, di volta in volta, soci non facenti parte della Presidenza Nazionale
alle riunioni della stessa con voto consultivo.
Art.
16 • Il Vice Presidente
-
Il Vice Presidente
sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.
-
In caso di vacanza
del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e procede alla
convocazione dell’Assemblea Nazionale, entro sessanta giorni dalla vacatio, per l’elezione del
nuovo Presidente della FeNIR.
Art.
17 • Il Segretario-tesoriere
-
Il
Segretario-tesoriere:
-
esegue e fa eseguire
le deliberazioni degli Organi della Federazione;
-
coordina e promuove,
secondo gli indirizzi della Presidenza Nazionale, l’attività operativa
della FeNIR;
-
cura la riscossione
dei contributi associativi, delle quote integrative e delle altre entrate
della FeNIR;
-
cura, d’intesa con
il Presidente, il patrimonio amministrativo e finanziario della FeNIR;
-
custodisce i libri
dei verbali delle riunioni e dei vari Organi nonché gli atti assembleari.
Art.
18 • Collegio dei Revisori dei Conti
-
Il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due
supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale anche tra i non soci; i membri
durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili;
-
Il Collegio dei
Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne
riferisce all’Assemblea Nazionale; può partecipare senza diritto al voto
alle riunioni della Presidenza Nazionale.
-
In occasione della
sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente.
-
Il Collegio
predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea Nazionale in
sede di approvazione del bilancio consuntivo.
-
La carica di Revisore
dei Conti è incompatibile con ogni altra all’interno della FeNIR.
Art.
19 • Collegio di Garanzia
-
Il Collegio di
Garanzia è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti
dall’Assemblea Nazionale.
-
Gli eletti durano in
carica un quadriennio e sono rieleggibili.
-
La carica è
incompatibile con ogni altra all’interno della FeNIR.
-
In occasione della
sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente.
Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano
riservate agli altri Organi e che riguardino l’applicazione del presente
Statuto e dei regolamenti interni.
-
In particolare, il
Collegio di Garanzia decide sui ricorsi avverso la mancata ammissione a socio
e l’espulsione dalla FeNIR ed è
tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso
venga deferita dal Presidente della FeNIR.
Art.
20 • Direttore
-
Il Direttore della FeNIR
è il capo del personale ed il responsabile dell’attività organizzativa,
del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e
della gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi
Collegiali nell’espleta-mento del loro mandato. Partecipa alle riunioni
degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario
quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un
delegato confederale.
Art.
21 • Patrimonio sociale
-
Il patrimonio della FeNIR
è costituito:
-
dalle quote versate
annualmente dai soci e dalle contribuzioni volontarie e straordinarie
occorrenti per il buon funzionamento dell’Organizzazione;
-
dai beni mobili ed
immobili acquisiti dalla FeNIR a
qualsiasi titolo;
-
da proventi vari,
nonché da ogni altra entrata attribuita alla FeNIR
dallo Stato, da Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo.
-
Il patrimonio può
essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali.
Art.
22 • Organizzazione Territoriale
-
La FeNIR,
allorquando il numero dei soci lo giustifichi, può organizzarsi a livello
territoriale in associazioni regionali e provinciali.
-
Le Associazioni
regionali, d’intesa con la Presidenza Nazionale, hanno il compito di
elaborare e dirigere a livello regionale
la politica sindacale della FeNIR, decidendo l’attuazio-ne delle iniziative locali e
coordinando l’attività delle associazioni provinciali di propria
competenza.
-
Le Associazioni
provinciali dirigono l’organizzazione di base per l’attuazione delle
iniziative deliberate dalla FeNIR e
dalle rispettive Associazioni regionali, elaborando la politica sindacale a
livello provinciale e coordinando l’attività sindacale in ogni campo.
Art.
23 • Scioglimento della FeNIR
-
Lo scioglimento della
FeNIR è deliberato dall’Assemblea
in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di
rappresentanti pari almeno al 75% degli aventi diritto al voto.
-
La stessa Assemblea,
con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori,
determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.
Art.
24 • Norme finali
-
Per quanto non
previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della
Confesercenti, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice
Civile.
Art.
25 • Entrata in vigore
-
Il presente Statuto
entra in vigore con il deposito dello stesso, nelle forme di legge, presso il
Notaio dr. Italio Ginolfi di Roma, avvenuto l'8 luglio 1997 con atto n. 48178,
racc. n. 11063.
|