Art. 1 • Costituzione - Sede - Durata

  1. La Federazione Nazionale Imprese di Resocontazione, di seguito denominata FeNIR, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali che operano nel settore della Resocontazione e del Segretariato.

  2. La FeNIR ha sede in Roma presso la Direzione Nazionale della Confesercenti, Organizzazione alla quale aderisce mantenendo la propria autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale.

  3. La FeNIR può avere la sede operativa in località diversa da Roma, presso gli uffici del Presidente o del Segretario pro-tempore.

  4. La durata della FeNIR è illimitata ed avrà termine per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 2  • Principi e finalità

  1. La FeNIR  è apartitica e non ha fini di lucro. Nel più ampio rispetto dei principi di democrazia e di indipendenza, la Fenir promuove, organizza e dirige tutte le iniziative necessarie ad assicurare la partecipazione attiva della categoria rappresentata alla elaborazione della politica economica e sociale del Paese, ricercando un continuo rapporto di collaborazione e di confronto con tutte le altre Organizzazioni che perseguono finalità convergenti con le proprie.

  2. Nell’interesse generale degli operatori rappresentati la FeNIR si prefigge di:

  1. assumere la rappresentanza ufficiale della categoria di fronte a qualsiasi autorità, ente o persona;

  2. stipulare e firmare i contratti e gli accordi nazionali ed internazionali d’intesa con la Confesercenti;

  3. svolgere attività di assistenza sindacale in ogni campo ed a tutti gli effetti a favore degli associati, rappresentandoli nella stipulazione di contratti e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;

  4. assumere la difesa legale della categoria e dei singoli associati;

  5. designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

  6. promuovere, organizzare e svolgere attività formativa ed informativa anche mediante l’emanazione di apposito ente di formazione costituito ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;

  7. tenere costantemente informati i Soci sulle disposizioni, sui progetti, sui provvedimenti e sulle situazioni che interessano la categoria, anche attraverso la pubblicazione di propri organi di stampa o altre pubblicazioni, periodiche e non;

  8. stimolare, potenziare e facilitare l’attività professionale dei Soci e promuovere opera di proselitismo;

  9. concordare e dirigere le iniziative dei vari settori in cui si articoli l’attività;

  10. coordinare, nell’interesse generale della categoria, le attività che i Soci svolgono nell’ambito della propria autonomia;

  11. promuovere studi, ricerche, dibattiti, iniziative editoriali, aggiornamenti culturali nel campo della verbalizzazione e resocontazione degli atti mediante la stenotipia computerizzata, la registrazione audio-video o altri mezzi di tecnologia innovativa;

  12. allestire e gestire sistemi multimediali per favorire le esigenze dell’attività rappresentata;

  13. organizzare congressi, seminari, meeting, tavole rotonde, tendendo alla valorizzazione, sia economica che sociale, degli interessi degli associati e al riconoscimento del ruolo sociale degli stessi;

  14. promuovere contatti con i Ministeri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Pubblica Istruzione e del Lavoro e con gli Enti locali anche per il riconoscimento della FeNIR quale referente qualificato per la determinazione dello standard qualitativo del servizio di verbalizzazione degli atti e per la formazione professionale del “resocontista” in tempo reale o differito negli ambiti giudiziario, assembleare e convegnistico;

  15. svolgere, nell’interesse comune di tutti i Soci, gli altri compiti dei quali sia investita per legge o per disposizioni amministrative o per deliberati dell’Assemblea.

Art. 3 • Soci

  1. Sono soci della FeNIR le imprese, in qualunque forma costituite, che operano nel campo della verbalizzazione e resocontazione degli atti mediante stenotipia computerizzata, trascrizione da registrazione audio, audiovisiva o altra tecnologia innovativa.

  2. Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Presidenza Nazionale, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della FeNIR.

Art. 4 • Adesione: modalità e condizioni

  1. Per acquisire la qualifica di socio occorre presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal lega.

  2. le rappresentante dell’Impresa, sulla quale delibera la Presidenza Nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

  3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni.

  4. Avverso la delibera della Presidenza Nazionale di non ammissione alla FeNIR si può ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio di Garanzia, che decide inappellabilmente e ne dà comunicazione agli interessati.

  5. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizio dal 1° gennaio dell’anno di adesione.

  6. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.

  7. L’adesione alla FeNIR attribuisce anche la qualifica di socio della Confesercenti e comporta l’accettazione dello Statuto Confederale.

  8. I Soci sono tenuti ad aderire alle organizzazioni periferiche della Confesercenti.

  9. Il contestuale inquadramento delle imprese nella FeNIR e nella Confesercenti territorialmente competente costituisce fattore di unità organizzativa e di tutela sindacale.

  10. I Soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni dei competenti Organi della FeNIR e degli accordi stipulati dalla FeNIR in campo nazionale.

  11. Gli operatori associati sono tenuti a corrispondere alla FeNIR i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea; la FeNIR ne darà comunicazione alla Confesercenti.

  12. I Soci sono tenuti inoltre al versamento di eventuali quote integrative stabilite dalla Presidenza e ratificate dall’Assemblea per far fronte ad improvvise e straordinarie necessità.

  13. I Soci che non effettuano il versamento dei contributi associativi, delle quote integrative e di quanto comunque dovuto alla FeNIR vengono dichiarati decaduti dallo stato di socio. La FeNIR si riserva nei confronti dei Soci morosi ogni diritto di azione per il recupero delle somme non corrisposte.

  14. Il Presidente della FeNIR, sentita la Presidenza Nazionale, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

  15. Solo se in regola con il versamento delle quote associative, il Socio può partecipare all’Assemblea ed esercitare i propri diritti negli Organi di cui al successivo art. 7, ovvero rappresentare la FeNIR in Enti, Organi o Commissioni ai sensi del precedente art. 2, comma 3, lett. e.

  16. La FeNIR, ai sensi dello Statuto Confederale, fornisce alla Confederazione l’aggiornamento costante dei propri associati.

Art. 5 • Decadenza e recesso

  1. La qualità di socio si perde:

  1. per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 5;

  2. in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

  3. per mancato pagamento dei contributi sociali, su delibera della Presidenza Nazionale;

  4. per decadenza deliberata dalla Presidenza Nazionale in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla  Confesercenti o dai competenti Organi della FeNIR o per violazione delle norme del presente Statuto;

  5. per espulsione;

  6. per lo scioglimento della  FeNIR, deliberato dall’Assemblea straordinaria.

  1. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6 • Sanzioni

  1. L’associato che manca ai propri doveri verso la FeNIR incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

  1. biasimo scritto;

  2. sospensione o destituzione dalla carica sociale di cui fosse investito;

  3. sospensione da uno a sei mesi dall’esercizio della facoltà di associato;

  4. espulsione dalla FeNIR.

  1. Il provvedimento viene deciso dalla Presidenza Nazionale.

  2. Contro il provvedimento è ammesso appello al Collegio di Garanzia, che decide su questi casi in ultima istanza.

  3. In attesa del giudizio disciplinare l’Organo direttivo della FeNIR può, in caso di particolare gravità, sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento disciplinare.

Art. 7 • Organi della FeNIR

  1. Sono Organi della FeNIR:

  1. l’Assemblea Nazionale;

  2. la Presidenza Nazionale;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

  5. il Collegio di Garanzia.

Art. 8 • Elezione e durata delle cariche sociali

  1. Tutte le cariche direttive sono elettive.

  2. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori che svolgano la propria attività, nei settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell’impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali, o uno dei soci in caso di società di persone.

  3. L’elezione per la composizione degli Organi statutari avviene a scrutinio segreto.

  4. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza  a tre sedute consecutive.

  5. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e sono gratuite.

  6. Il Presidente e il Vice-Presidente che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

  7. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Art. 9 • Assemblea: composizione - convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea Nazionale della FeNIR è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi.

  2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il contributo apportato alla FeNIR.

  3. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

  4. L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria.

  5. L’Assemblea ordinaria annuale viene convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno, salvo che la Presidenza Nazionale non disponga diversamente.

  6. L’Assemblea ordinaria viene convocata mediante lettera raccomandata o telefax da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

  7. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, stabiliti dalla Presidenza Nazionale, il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede legale, il giorno, l’ora nonché l’indicazione e gli estremi della seconda convocazione.

  8. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando la Presidenza Nazionale o il Presidente lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei  Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un numero di componenti tale da rappresentare almeno il 30% dei voti dell’Assemblea.

  9. La richiesta va indirizzata al Presidente della FeNIR e deve essere motivata con la precisazione degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.

  10. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dalla Presidenza Nazionale o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal prescritto numero di componenti l’Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

  11. L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea.

  12. L’Assemblea straordinaria, in caso di urgenza, può essere convocata dal Presidente, con preavviso di cinque giorni, a mezzo telegramma o telefax; in tal caso la seconda convocazione deve aver luogo un’ora dopo la prima.

Art.  10 • Assemblea: validità

  1. L’Assemblea Nazionale, in sessione ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

  2. L’Assemblea Nazionale, in seconda convocazione, in sessione ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti, ad eccezione dei casi di cui alle lettere a) e b) del seguente comma 3.

  3. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza semplice dei voti ad eccezione di quelle relative:

  1. alle modifiche statutarie, per le quali è necessaria la maggioranza dei voti sulla base di una presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto;

  2. allo scioglimento della FeNIR, per il quale è necessaria la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto (art. 23 comma 1); la deliberazione è valida con la maggioranza dei 2/3 dei voti.

  1. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta la modalità delle votazioni, che potranno essere a scrutinio segreto o a scrutinio palese, salvo che il 25% dei voti rappresentati richieda che si adotti un metodo diverso da quello scelto dal Presidente.

  2. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla FeNIR.

Art. 11 • Compiti dell’Assemblea Nazionale

  1. I compiti dell’Assemblea Nazionale, in sessione ordinaria e straordinaria, sono i seguenti:

  1. eleggere, a norma del presente Statuto, il proprio seggio;

  2. determinare la linea politico-sindacale della FeNIR;

  3. eleggere ogni quadriennio, tra i suoi componenti, sette membri della Presidenza Nazionale;

  4. eleggere il Presidente della FeNIR;

  5. eleggere cinque membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, due dei quali  supplenti;

  6. eleggere cinque membri effettivi componenti il Collegio di Garanzia, due dei quali  supplenti;

  7. approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dalla FeNIR;

  8. approvare il bilancio preventivo, il contributo dovuto dai nuovi associati al momento dell’adesione e quello ordinario per l’anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;

  9. ratificare le quote associative federali e le eventuali quote straordinarie proposte dalla Presidenza Nazionale;

  10. deliberare in merito alle modifiche statutarie;

  11. deliberare lo scioglimento della FeNIR, sentito il parere della Confederazione;

  12. deliberare la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

  13. esaminare ogni altro argomento sottoposto al suo esame dalla Presidenza Nazionale.

Art. 12 • Verbale dell’Assemblea

  1. L’Assemblea, sotto la presidenza provvisoria del Presidente della FeNIR, dopo la verifica dei mandati, elegge come suo primo atto il seggio definitivo composto da un Presidente, un Segretario e, ove occorrano, due scrutatori.

  2. Per le modifiche statutarie può intervenire il Notaio che, in tal caso, assume le funzioni di Segretario.

  3. Il Segretario, od il Notaio, redige il verbale dell’Assemblea che deve essere sottoscritto da lui e dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 13 • Presidenza Nazionale: composizione - convocazione - deliberazioni

  1. La Presidenza Nazionale, massimo organo di direzione politico-sindacale, è composta dal Presidente, da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci e dai membri che la Presidenza Nazionale stessa può cooptare, fino ad un massimo di quattro, scegliendoli fra persone, anche non Soci,  in possesso di elevate capacità tecniche e professionali e/o di provata esperienza nel settore della Resocontazione.

  2. I membri scelti dalla Presidenza Nazionale hanno diritto di voto e la loro nomina può essere revocata a maggioranza dei voti espressi dalla Presidenza stessa.

  3. La Presidenza Nazionale dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

  4. La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente possibilmente almeno tre volte l’anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta al Presidente non meno di un terzo dei componenti.

  5. La convocazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i componenti almeno  dieci giorni prima della riunione, deve indicare giorno, ora e luogo dell’incontro sia in prima che in seconda convocazione, l’elenco degli argomenti da trattare e l’eventuale documentazione relativa all’ordine del giorno.

  6. In caso di urgenza la Presidenza può essere convocata tramite telegramma, fax o telefonicamente, con preavviso di almeno 3 giorni.

  7. Le riunioni della Presidenza sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

  8. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Si dovrà procedere alla votazione segreta allorquando le decisioni riguardino persone o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei componenti.

  9. Ciascun membro della Presidenza ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

  10. I membri della Presidenza che risultino assenti a tre riunioni consecutive della Presidenza Nazionale vengono invitati per iscritto a far conoscere le motivazioni della loro assenza e ad esprimere la volontà di continuare a far parte fattivamente della Presidenza stessa. Nel caso in cui questo tentativo non sortisse alcun effetto decadono dalla loro funzione.

  11. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri della Presidenza eletti dall’Assemblea, si provvederà a cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello decaduto.

Art. 14 • Presidenza Nazionale: compiti

  1. La Presidenza, nel quadro degli indirizzi generali, fissati dall’Assemblea:

  1. detta i criteri d’azione della FeNIR;

  2. elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed il Segretario-tesoriere;

  3. predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;

  4. determina l’importo della quota associativa federale e di quella per eventuali contributi straordinari o suppletivi;

  5. nomina, su proposta del Presidente, il Direttore della FeNIR, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera della stessa Presidenza Nazionale;

  6. approva e modifica i regolamenti interni, nonché il codice deontologico federale;

  7. esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

  8. programma le attività sindacali;

  9. esamina e decide sugli argomenti che interessano l’attività delle aziende rappresentate;

  10. istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento;

  11. designa anno per anno i rappresentanti della FeNIR presso gli istituti di settore per gli esami di abilitazione alla professione di Resocontista;

  12. indìce convegni e manifestazioni nazionali, determinandone programma e partecipazione;

  13. sostituisce i membri della Presidenza Nazionale dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo con i primi dei non eletti della precedente votazione;

  14. designa i propri rappresentanti presso Enti, Organi o Commissioni ove sia necessaria la difesa della categoria o richiesta la partecipazione della FeNIR;

  15. costituisce il Comitato scientifico ove se ne ravvisasse la necessità;

  16. delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

  17. decide sull’ammissione dei soci e sulla loro decadenza;

  18. applica le sanzioni per le violazioni statutarie.

  1. La Presidenza Nazionale può costituire nel suo seno speciali Gruppi di lavoro per lo studio dei problemi che investono la categoria. Detti Gruppi di lavoro saranno presieduti dal Vice Presidente.

Art.  15 • Il Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante della FeNIR.

  2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea; dura in carica quattro anni e di norma è rieleggibile per un massimo di due volte consecutive.

  3. Il Presidente assume la rappresentanza amministrativa, ordinaria e straordinaria, giudiziale ed extragiudiziale, della FeNIR e ne ha la firma.

  4. Il Presidente:

  1. presiede le riunioni della Presidenza Nazionale;

  2. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, della Presidenza Nazionale, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

  3. adotta, nei casi di comprovata urgenza, tutti i provvedimenti demandati agli Organi della FeNIR sottoponendoli, però, alla ratifica della Presidenza Nazionale nella sua prima riunione;

  4. può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo  Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell’interesse della FeNIR;

  5. redige la relazione sociale da presentare alla Presidenza Nazionale ed all’Assemblea Nazionale;

  6. convoca l’Assemblea Nazionale dei Soci ed indice le riunioni della Presidenza Nazionale;

  1. Il Presidente, in caso di prolungata assenza, può essere dichiarato decaduto dalla carica con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti della Presidenza Nazionale in carica;

  2. Il Presidente può invitare, di volta in volta, soci non facenti parte della Presidenza Nazionale alle riunioni della stessa con voto consultivo.

Art. 16 • Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

  2. In caso di vacanza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e procede alla convocazione dell’Assemblea Nazionale,  entro sessanta giorni dalla vacatio, per l’elezione del nuovo Presidente della FeNIR.

Art. 17 • Il Segretario-tesoriere

  1. Il Segretario-tesoriere:

  1. esegue e fa eseguire le deliberazioni degli Organi della Federazione;

  2. coordina e promuove, secondo gli indirizzi della Presidenza Nazionale, l’attività operativa della FeNIR;

  3. cura la riscossione dei contributi associativi, delle quote integrative e delle altre entrate della FeNIR;

  4. cura, d’intesa con il Presidente, il patrimonio amministrativo e finanziario della FeNIR;

  5. custodisce i libri dei verbali delle riunioni e dei vari Organi nonché gli atti assembleari.

Art. 18 • Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale anche tra i non soci; i membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili;

  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea Nazionale; può partecipare senza diritto al voto alle riunioni della Presidenza Nazionale.

  3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente.

  4. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea Nazionale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

  5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra all’interno della FeNIR.

Art. 19 • Collegio di Garanzia

  1. Il Collegio di Garanzia è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale.

  2. Gli eletti durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

  3. La carica è incompatibile con ogni altra all’interno della FeNIR.

  4. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri Organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

  5. In particolare, il Collegio di Garanzia decide sui ricorsi avverso la mancata ammissione a socio e l’espulsione dalla FeNIR ed è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente della FeNIR.

Art. 20 • Direttore

  1. Il Direttore della FeNIR è il capo del personale ed il responsabile dell’attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell’espleta-mento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale.

Art. 21 • Patrimonio sociale

  1. Il patrimonio della FeNIR è costituito:

  1. dalle quote versate annualmente dai soci e dalle contribuzioni volontarie e straordinarie occorrenti per il buon funzionamento dell’Organizzazione;

  2. dai beni mobili ed immobili acquisiti dalla FeNIR a qualsiasi titolo;

  3. da proventi vari, nonché da ogni altra entrata attribuita alla FeNIR dallo Stato, da Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo.

  1. Il patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali.

Art. 22 • Organizzazione Territoriale

  1. La FeNIR, allorquando il numero dei soci lo giustifichi, può organizzarsi a livello territoriale in associazioni regionali e provinciali.

  2. Le Associazioni regionali, d’intesa con la Presidenza Nazionale, hanno il compito di elaborare e dirigere a livello  regionale la politica sindacale della FeNIR, decidendo l’attuazio-ne delle iniziative locali e coordinando l’attività delle associazioni provinciali di propria competenza.

  3. Le Associazioni provinciali dirigono l’organizzazione di base per l’attuazione delle iniziative deliberate dalla FeNIR e dalle rispettive Associazioni regionali, elaborando la politica sindacale a livello provinciale e coordinando l’attività sindacale in ogni campo.

Art. 23 • Scioglimento della FeNIR

  1. Lo scioglimento della FeNIR è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti pari almeno al 75% degli aventi diritto al voto.

  2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.

Art. 24 • Norme finali

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confesercenti, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.

Art. 25 • Entrata in vigore

  1. Il presente Statuto entra in vigore con il deposito dello stesso, nelle forme di legge, presso il Notaio dr. Italio Ginolfi di Roma, avvenuto l'8 luglio 1997 con atto n. 48178, racc. n. 11063.