SPESE PER TRASCRIZIONE E STENOTIPIA NEL PROCESSO PENALE

L'articolo 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 per cercare di contenere le spese per la trascrizione e la stenotipia nel processo penale ha modificato l'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Il nuovo articolo 51 dispone ora che quando l'Autorità giudiziaria rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti (trascrizione e stenotipia) ne fa richiesta al Presidente della Corte di Appello (e non più al capo dell'ufficio giudiziario) perché provveda alla scelta del personale idoneo.
Pertanto il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, (e non più il capo dell'ufficio giudiziario) è autorizzato a stipulare contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.
Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, la procedura contrattuale può essere delegata, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di Appello.
Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega, deve individuare, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli appositi schemi di contratto, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.