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SPESE PER TRASCRIZIONE
E STENOTIPIA NEL PROCESSO PENALE
L'articolo 9, D.L. 30
giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168 per cercare di contenere le spese per la trascrizione e la
stenotipia nel processo penale ha modificato l'articolo 51 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Il nuovo articolo 51 dispone ora che quando l'Autorità giudiziaria
rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo
all'Amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti
(trascrizione e stenotipia) ne fa richiesta al Presidente della Corte di
Appello (e non più al capo dell'ufficio giudiziario) perché provveda
alla scelta del personale idoneo.
Pertanto il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite, (e non più il capo dell'ufficio giudiziario) è
autorizzato a stipulare contratti di durata biennale con imprese o
cooperative di servizi specialistici.
Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di
contenimento della spesa pubblica, la procedura contrattuale può essere
delegata, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di Appello.
Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi,
al fine di attuare la delega, deve individuare, sentito il Direttore
generale della giustizia penale, gli appositi schemi di contratto,
nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di
mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo
massimo delle prestazioni.
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