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CODICE
DEONTOLOGICO Premesso: Articolo 1 L'impresa di verbalizzazione, attraverso la solidità aziendale, la dotazione di adeguate attrezzature, l'aggiornamento tecnologico e la qualificata professionalità dei propri dipendenti, collaboratori e soci, garantisce il soddisfacente espletamento del servizio affidatole ed il corretto adempimento dei contratti sottoscritti. Articolo 2 L'impresa di verbalizzazione si impegna ad utilizzare esclusivamente personale in regola con i contratti collettivi di lavoro vigenti, o altre forme contrattuali equivalenti e con gli obblighi previdenziali e assistenziali. L'impresa garantisce, oltre la formazione, la riservatezza del personale e il permanere, in capo ad esso, dei requisiti di idoneità a trattare dati segreti o riservati. Articolo 3 L'impresa di verbalizzazione si impegna a comportarsi con correttezza nei confronti dei propri dipendenti, favorendone la crescita professionale, e a mantenere rapporti ispirati a collaborazione. Articolo 4 L'impresa di verbalizzazione si impegna al rispetto dei contratti degli appalti aggiudicatisi, garantendo piena corrispondenza tra quanto sottoscritto e il servizio erogato, assicurandone un adeguato standard di qualità. Articolo 5 L'impresa di verbalizzazione dove comportarsi in maniera corretta nei confronti di altre imprese, non esprime giudizi negativi sulle stesse, rimettendo alla valutazione degli organi associativi gli eventuali giudizi sull'eticità degli altri soci e la composizione di eventuali conflitti. Articolo 6 La libera concorrenza deve svolgersi secondo i principi di lealtà e correttezza fra Aziende. Articolo 7 L'impresa di verbalizzazione non intraprende azioni, verso le altre ditte, tese a destabilizzare il rapporto di esse con i propri dipendenti né si avvarrà della collaborazione di persone alle dipendenze di un'altra ditta, se non da essa esplicitamente autorizzata. Articolo 8 L'impresa di verbalizzazione che fosse incorsa o dovesse incorrere in interruzioni contrattuali con la Pubblica Amministrazione per incapacità, negligenza, incompetenza ovvero insolvenze contrattuali è tenuta a renderlo noto alla Presidenza Nazionale della Federazione che può assumere provvedimenti a carico dell'associata. Articolo 9 Ogni associato è tenuto a far presente alla Presidenza Nazionale azioni o fatti dei quali sia venuto a conoscenza che siano lesivi del buon nome della Federazione, della professionalità propria o di altri associati. Articolo 10 Le imprese di verbalizzazione considerano tutti i principi e le regole formulate nel presente Codice come componenti fondamentali della deontologia associativa e concordando che la mancata osservanza comporta i provvedimenti disciplinari che saranno adottati dagli organismi competenti. |